(art. 37a LFo)
1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:
2 L’ammontare è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Le indennità possono essere accordate singolarmente se i provvedimenti non erano prevedibili e sono particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.
69 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(Art. 37a ForA)
1 The amount of global financial assistance for measures to prevent and mitigate forest damage outside the protective forest is determined by:
2 The FOEN and the cantons concerned shall negotiate the amount.
3 Financial assistance may be awarded in individual cases in which the measures were unforeseeable and particularly costly. The amount shall not exceed 40 per cent of the costs and is determined in accordance with paragraph 1 letters a and c.
65 Inserted by No I of the O of 17 Aug. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3215). See also the transitional provisions to these amendments at the end of this text.
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