(art. 37 LFo)
1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione della foresta di protezione è stabilito in base:65
2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3 Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.68
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
68 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
(Art. 37 ForA)
1 The level of the global compensatory payments awarded for measures required to enable the protective forest to fulfil its protective function is based on:
2 The amount is negotiated between the FOEN and the canton concerned.
3 The contribution awarded by ruling to the costs of projects resulting from exceptional natural events shall not exceed 40 per cent of the costs and shall be in accordance with paragraph 1 letters a, c and d.64
64 Inserted by No I of the O of 17 Aug. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3215).
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