1 L’UFAG, d’intesa con il Servizio di accreditamento svizzero, riconosce gli organismi di certificazione esteri che intendono esercitare attività sul territorio svizzero se tali organismi possono comprovare di disporre di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.61
2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:
3 All’atto della presentazione di una domanda di riconoscimento occorre dichiarare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute.
4 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199562 sugli ostacoli tecnici al commercio.
5 L’UFAG può accordare riconoscimenti limitati nel tempo e subordinarli a oneri. Può segnatamente imporre all’organismo di certificazione estero gli oneri seguenti:
6 L’UFAG può annullare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.
60 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).
1 Following consultation with the Swiss Accreditation Service, FOAG shall recognise foreign certification bodies as practising in Switzerland if the latter are able to show that they hold qualifications equivalent to those required in Switzerland.62
2 The foreign certification bodies must in particular:
3 The request for recognition must demonstrate that the requirements set out in paragraphs 1 and 2 are met.
4 Article 18 (3) of the Federal Act of 6 October 199563 on Technical Barriers to Trade is reserved.
5 FOAG may make recognition subject to a time limit and conditions. In particular, the certification body may be required:
6 It may revoke recognition if the requirements, obligations and conditions are not met.
61 Inserted by No I of the O of 16 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3281).
62 Amended by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5445).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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