1 Gli organismi di certificazione che intendono esercitare la loro attività conformemente alla presente ordinanza devono essere autorizzati dall’UFAG.
2 L’UFAG rilascia loro su richiesta l’autorizzazione se:
3 Gli organismi di certificazione devono inoltre adempiere le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
4 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un organismo di certificazione se questo non soddisfa le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente della sua decisione il Servizio d’accreditamento svizzero.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).
1 Certification bodies that wish to carry out an activity pursuant to this Ordinance require authorisation from FOAG.
2 FOAG shall grant authorisation in response to a request, provided the certification body:
3 The certification bodies must also meet the requirements stipulated by the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research on the basis of Article 18 paragraph 2.
58 Amended by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5445).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.