1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.
2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.
3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.123
123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
1 The Confederation may provide support for self-employed farmers or their partners for re-training in a non-agricultural trade or profession.
2 Such support is conditional on the cessation of farming. The Federal Council may stipulate further requirements and obligations.
3 Support for re-training shall be provided until the end of 2019 at the latest.124
124 Amended by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).
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