1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale.
2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.
3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore.
4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo massimo non è riconosciuto.
1 Farms that exceed the maximum stock level under Article 46 must pay an annual tax.
2 The Federal Council shall set the rate of tax so that keeping an excessive number of animals is uneconomical.
3 Where two or more managers keep animals on the same farm, each of the managers shall pay a tax which is proportional to their share of livestock.
4 The division of farms to circumvent the provisions on maximum stock levels shall not be recognised.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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