1 I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l’organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
2 Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali.
1 The cantons shall enact implementing provisions on cantonal enforcement and regulate the duties and organisation of their enforcement officers in terms of this Act.
2 They shall notify the federal authorities of their implementing provisions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.