1 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono essere inoltrate al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
2 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono contenere le indicazioni di cui all’allegato 3. Le fasi e i metodi dello stesso genere, della stessa entità e con lo stesso scopo possono essere raggruppati.
3 Le indicazioni sono immesse direttamente nella banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a).25
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
1 Notifications and authorisation applications must be submitted to the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
2 Notifications and authorisation applications must include the information listed in Annex 3. In the information, procedures and methods related in their nature, extent and purpose may be summarised.
3 The information must be entered directly into the ECOGEN electronic database (Art. 27a).26
26 Amended by No I of the O of 27 Sept. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3131).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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