1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 26 esamina la domanda. La sottopone ai seguenti servizi specializzati affinché possano effettuare una valutazione nell’ambito del proprio settore di competenza e formulare un parere:
2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione trasmette ai servizi specializzati i documenti di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4.
3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione trasmette i pareri dei servizi specializzati alle parti affinché possano esprimersi in merito, nonché ai servizi specializzati per reciproca informazione.
4 Se dall’esame risulta che i documenti presentati sono insufficienti per la valutazione della domanda, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esige dal richiedente i documenti supplementari necessari e chiede alle parti e ai servizi specializzati di esprimersi in merito. In tal caso i termini sono prorogati di conseguenza.
1 The licensing authority in accordance with Article 26 shall examine the application. It shall forward it to the following other specialist agencies, who shall evaluate it in their field of responsibility and state their position:
2 The licensing authority shall supply the specialist agencies with the details in accordance with Article 42 paragraphs 3 and 4.
3 It shall supply the specialist agencies’ statements to the parties concerned for their comments and the specialist agencies reciprocally for their information.
4 If the examination shows that the documents submitted are insufficient for assessing the application, the FOEN shall request additional documents from the applicant and request comments on them from the parties and the specialist agencies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.