1 Al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dell’emissione sperimentale, il titolare dell’autorizzazione deve inoltrare all’UFAM un rapporto. Su richiesta motivata, l’UFAM può prorogare tale termine. Il rapporto è pubblico e include in particolare i seguenti dati:
2 Il titolare dell’autorizzazione trasmette il prima possibile all’UFAM gli altri risultati e le altre conoscenze acquisiti con l’emissione sperimentale. Qualora tali dati siano pubblicati in una rivista scientifica, al momento della pubblicazione una copia deve essere inviata all’UFAM come giustificativo.
3 L’UFAM informa i servizi specializzati (art. 37 cpv. 1).
1 The licence holder must submit a report to the FOEN within 4 months of completion of the experimental release. The FOEN may extend the deadline upon reasonable request. The report shall be publicly accessible and shall encompass, in particular, the following details:
2 The applicant or licence holder must submit to the FOEN as soon as possible the rest of the results and findings of the experiment. If these are published in a scientific organ, a copy of the article must be submitted to the FOEN on its publication.
3 The FOEN shall inform the specialist agencies (Art. 37 para. 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.