1 Le autorità di vigilanza di cui all’articolo 184 sono responsabili del riconoscimento dei corsi di formazione e aggiornamento.
2 La Segreteria generale del DDPS (SG DDPS) è responsabile del riconoscimento dei corsi formazione e aggiornamento per le persone che, solamente in caso di incidente o di emergenza, manipolano radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure ne pianificano od ordinano la manipolazione o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici.
3 In caso di incertezza riguardo alla competenza per il riconoscimento, l’UFSP, l’IFSN, l’INSAI e la SG DDPS si consultano tra loro.
4 I corsi di formazione e di aggiornamento offerti da un’autorità di riconoscimento devono essere riconosciuti da un’autorità di riconoscimento diversa da quella che li offre.
5 Le autorità di riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2 sono autorizzate, nell’ambito della loro attività di riconoscimento, a controllare l’esigenza di formazione e aggiornamento delle persone interessate e a verificare la qualità dei corsi di formazione e di aggiornamento.
1 The supervisory authorities specified in Article 184 are responsible for the recognition of training and continuing education courses.
2 The General Secretariat of the DDPS (GS DDPS) is responsible for the recognition of training and continuing education courses for persons who exclusively in the case of an failure or emergency are involved in the handling of ionising radiation, may be exposed to it, or plan or order the handling thereof, or operate critical infrastructure or provide public services.
3 In the event of uncertainty concerning responsibility for recognition, the FOPH, ENSI, Suva and the GS DDPS shall consult each other.
4 Training and continuing education courses which are offered by a recognition authority must be recognised by a different recognition authority.
5 The recognition authorities specified in paragraphs 1 and 2 are entitled, in the course of their recognition activities, to monitor the training and continuing education requirements of persons concerned and to assess the quality of training and continuing education courses.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.