Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 175 Aggiornamento

1 L’aggiornamento è incentrato sulla conoscenza e sulle competenze che sono già state acquisite in occasione di una formazione. L’aggiornamento deve garantire che le competenze, la conoscenza e le nozioni sullo stato della tecnica e il loro impiego pratico vengano consolidate e aggiornate.

2 Le persone soggette all’obbligo di aggiornamento devono assolvere un aggiornamento almeno ogni cinque anni.

3 Il DFI può, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, tenendo conto del potenziale di rischio:

a.
fissare intervalli di aggiornamento più brevi o più lunghi;
b.
prescrivere che l’aggiornamento debba essere riconosciuto.

Art. 175 Continuing education

1 Continuing education is concerned with the knowledge and skills already acquired in the course of training. Continuing education must ensure that skills, knowledge and awareness of the state of the art and its application in practice are maintained and brought up to date.

2 Persons subject to mandatory continuing education must undergo a course of continuing education at least every five years.

3 The FDHA, in consultation with ENSI and the DDPS, may, taking into account the hazard potential:

a.
specify shorter or longer intervals for continuing education courses;
b.
specify that the continuing education must be recognised.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.