Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
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814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 114 Deposito con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze

1 In singoli casi le scorie radioattive possono essere depositate in discarica con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, se:

a.
considerando la presenza in discarica di altri materiali, nel complesso il livello di allontanamento non viene raggiunto; o
b.
con l’immissione non può mai essere accumulata una dose efficace di 10 µSv per anno civile.

2 L’UFSP sorveglia nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193 il rispetto della dose efficace ammessa.

3 L’attività specifica delle scorie radioattive non può essere superiore a cento volte il livello di allontanamento nel caso di un’immissione e a mille volte il livello di allontanamento per i rifiuti contenenti radio artificiale.

4 L’immissione di scorie radioattive contenenti radio arricchito tecnicamente è vincolata inoltre ai seguenti presupposti:

a.
le scorie sono state prodotte prima del 1° ottobre 1994;
b.
uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato;
c.
la rimozione rappresenta la soluzione complessivamente più favorevole per l’essere umano e l’ambiente rispetto al mantenimento della situazione esistente.

Art. 114 Landfilling with the approval of the licensing authority

1 Radioactive waste may, in individual cases, with the approval of the licensing authority, be disposed of to landfill if:

a.
overall, taking into account other materials present in the landfill, the clearance limit is not exceeded; or
b.
at no time can an effective dose of 10 µSv per calendar year be accumulated as a result of the disposal.

2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.

3 The specific activity of radioactive waste thus disposed of must not exceed 100 times the clearance limit and, for waste containing artificial radium, 1000 times the clearance limit.

4 For the disposal of radioactive waste containing technically enhanced radium, the following conditions must additionally be met:

a.
The waste arose before 1 October 1994.
b.
Disposal via the usual channels would be impossible or would involve disproportionate efforts.
c.
Removal represents a significantly better option for people and the environment overall than maintenance of the status quo.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.