1 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce nella licenza una sorveglianza delle emissioni ai sensi dell’articolo 112 capoversi 2–4. Può prevedere nella licenza l’obbligo di notifica.
2 La sorveglianza delle immissioni è retta dall’articolo 191.
3 L’autorità di vigilanza può obbligare il titolare della licenza a eseguire misurazioni supplementari o particolari nell’ambito della sorveglianza delle immissioni e a notificarle i risultati.
4 L’autorità di vigilanza può esigere che, prima della messa in esercizio, siano svolte perizie meteorologiche e misurazioni del livello radiologico iniziale (misure a «punto zero»).
5 Con il consenso dell’autorità di vigilanza, il titolare della licenza può rivolgersi a servizi esterni per lo svolgimento di misurazioni di sorveglianza.
1 The licensing authority shall specify the monitoring of emissions in the licence in accordance with Article 112 paragraphs 2–4. It may, in the licence, provide for mandatory reporting.
2 Immission monitoring is governed by Article 191.
3 The supervisory authority may require the licence holder to conduct additional or special measurements as part of immission monitoring and to report the results.
4 The supervisory authority may request that a meteorological assessment and local background radiation measurements be carried out before operations are commenced.
5 The licence holder may, with the approval of the supervisory authority, engage external bodies to carry out monitoring measurements.
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