Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
3 Se il Consiglio federale e l’organizzazione d’intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d’urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.
1 In the event of danger arising from increased radioactivity, the Federal Council shall order the measures necessary:
2 It shall issue the regulations required in the event of danger arising from increased radioactivity. In particular, it shall specify:
3 If the Federal Council and the emergency response organization are not in a position to order the necessary measures, the cantonal governments or, in urgent cases, the competent cantonal agencies or, if need be, the communal authorities shall take the necessary measures.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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