1 Per i prelievi d’acqua destinati allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario (art. 82 cpv. 1 LPAc) prevede almeno le indicazioni seguenti:
2 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettera a LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, nell’inventario devono figurare almeno lo scopo del prelievo e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, h e i.
3 Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettere b o c LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario deve contenere almeno i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b.
1 For water withdrawals serving installations using water power, the inventory shall include (Art. 82 para. 1 WPA) as a minimum:
2 For withdrawals using fixed non-hydropower equipment which may be authorised under Article 30 letter a WPA, the inventory shall as a minimum state the purpose of the withdrawal and the information in paragraph 1, letters a, b, d, h, and i.
3 For withdrawals using fixed non-hydropower equipment which may be authorised under Article 30 letters b or c WPA, the inventory shall state the information in paragraph 1 letters a and b.
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