1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
3 I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.
1 The authorities shall inform the public adequately about environmental protection and levels of environmental pollution; in particular:
2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.
3 The environmental protection agencies shall advise the authorities and private individuals. They shall advise the public on environmentally sound behaviour and recommend measures to reduce environmental pollution.
4 Environmental information must if possible be made available as open digital data records.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.