Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.12 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

813.12 Ordinance of 18 May 2005 on the Placing on the Market and Handling of Biocidal Products (Ordinance on Biocidal Products, OBP)

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Art. 29a Indennità per la condivisione dei dati

1 Il richiedente e il proprietario dei dati cercano in ogni modo di raggiungere un accordo in merito alla condivisione dei dati da impiegare secondo l’articolo 31 capoverso 3 lettera a OPChim144.145

2 Le parti possono richiedere la perizia di un arbitratore.

3 L’organo di notifica è vincolato a tale perizia, a meno che le parti non sollevino obiezioni ai sensi dell’articolo 189 capoverso 3 del Codice di procedura civile146 entro 30 giorni.

4 Se le parti non raggiungono un accordo, il richiedente informa l’organo di notifica al più presto un mese dopo il ricevimento della comunicazione di quest’ultimo secondo l’articolo 31 capoverso 3 lettera b OPChim. Nel contempo il richiedente informa il proprietario dei dati in merito alla comunicazione.147

5 Al più presto 60 giorni dopo il ricevimento della comunicazione del richiedente, l’organo di notifica comunica alle parti che utilizzerà i dati a favore del richiedente se questi può fornire la prova che:

a.
ha cercato in ogni modo di raggiungere un accordo; e
b.
ha versato al proprietario una parte dei costi per l’elaborazione dei dati o si è impegnato a farlo mediante la firma di un riconoscimento di debito.

6 Su richiesta del proprietario, l’organo di notifica decide l’ammontare dell’indennità adeguata. A tal fine tiene conto del riconoscimento di debito o dell’importo già versato dal richiedente.

7 Nella sua decisione in merito all’ammontare dell’indennità, l’organo di notifica si assicura che la condivisione dei dati tenga conto dei principi di giustizia, trasparenza e non discriminazione.

143 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).

144 RS 813.11

145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

146 RS 272

147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

Art. 29a Compensation for data sharing

1 The applicant and the data owner shall make every effort to reach an agreement on the sharing of the data to be used in accordance with Article 31 paragraph 3 letter a of the ChemO147.148

2 The parties may seek an arbitrator’s opinion.

3 The Notification Authority shall be bound by the arbitrator’s opinion unless, within 30 days, the parties raise objections in accordance with Article 189 paragraph 3 of the Civil Procedure Code149.

4 If no agreement can be reached between the parties, the applicant shall inform the Notification Authority accordingly, at the earliest one month after receipt of the information specified in Article 31 paragraph 3 letter b of the ChemO. At the same time, the applicant shall inform the data owner.150

5 At the earliest 60 days after being informed by the applicant, the Notification Authority shall inform the parties that it will use the data for the benefit of the applicant, provided that the latter can demonstrate that he:

a.
has made every effort to reach an agreement; and
b.
has paid the owner a share of the costs incurred in producing the data or has undertaken to do so via a signed acknowledgement of indebtedness.

6 At the request of the owner, the Notification Authority shall determine the appropriate level of compensation, taking into account the acknowledgment of indebtedness issued by or the payment already made by the applicant.

7 In deciding on the level of compensation for data sharing, the Notification Authority shall ensure that due consideration is given to the principles of fairness, transparency and non-discrimination.

146 Inserted by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).

147 SR 813.11

148 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 817).

149 SR 272

150 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 817).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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