1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli del proprietario se:
2 Per ogni trasmissione di dati, il richiedente comunica all’organo di notifica se dispone dei dati trasmessi in qualità di proprietario o in virtù di una lettera di accesso.
3 In caso di diritto di disporre in virtù di una lettera di accesso, il richiedente comunica inoltre all’organo di notifica il nome e l’indirizzo del proprietario.
4 Il richiedente informa l’organo di notifica senza indugio in merito a eventuali modifiche della proprietà dei dati.
5 Chi dispone di una lettera di accesso ai dati di un principio attivo può consentire ai richiedenti di fare riferimento a tale lettera di accesso nella loro domanda di omologazione di un biocida contenente tale principio attivo.
6 Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).
1 The Notification Authority shall waive the requirement for data from the applicant and rely on the owner’s data if:
2 For all data submitted, the applicant shall indicate to the Notification Authority whether it is the data owner or is authorised to use the data on the basis of a letter of access.
3 If a letter of access is held, the applicant shall also indicate to the Notification Authority the name and address of the data owner.
4 The applicant shall inform the Notification Authority without delay about any changes to the ownership of the data.
5 Anyone who holds a letter of access to active substance data may allow applicants for authorisation of a biocidal product containing this active substance to make reference to this letter of access.
6 The provisions of this Section are without prejudice to the rules of competition law and intellectual property law.
134 Amended by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.