1 Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni:
2 Su richiesta, le annotazioni devono essere messe a disposizione dell’organo di notifica.
3 Se necessario, l’organo di notifica può richiedere ulteriori informazioni.
1 Anyone who, for purposes of research and development, handles unauthorised biocidal products or non-approved active substances for use in biocidal products must keep records detailing the following:
2 The records shall be made available to the Notification Authority on request.
3 The Notification Authority may, if necessary, request further information.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.