1 Per la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’articolo 57.
2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate.
3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i corrispondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo.
1 For the storage of substances or preparations in Groups 1 and 2, Article 57 applies.
2 Anyone who stores substances or preparations in Groups 1 and 2 must ensure that they are not accessible to unauthorised persons.
3 Substances and preparations in Groups 1 and 2 may only be filled into and stored in containers if these are labelled with the appropriate danger symbols or hazard pictograms.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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