1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibilità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi.
2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico» e «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.
3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili da utilizzatori privati senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento UE-CLP113.
5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.
113 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
1 Advertising for substances, preparations and objects must not give a misleading impression as to the risks posed to human health and the environment or as to their environmental acceptability, and must not encourage inappropriate or illegitimate use or disposal.
2 Terms such as «degradable», «not harmful to the environment», «non-polluting» and «non-water-polluting» may be used in advertising only if the properties thus described are at the same time explained in more detail.
3 Anyone who advertises dangerous substances or preparations that private users can purchase without seeing the labelling beforehand must indicate their hazardous properties in a comprehensible and clearly legible or audible manner.
4 Paragraph 3 also applies to preparations labelled in accordance with Article 25 paragraph 6 of the CLP Regulation112.
5 Substances and preparations must not be promoted for uses for which they are not to be placed on the market.
112 See footnote to Art. 2 para. 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.