1 Swissmedic emana un regolamento per il trattamento di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 1993122 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
2 Al fine di garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 20 e 21 OLPD.
3 Il trattamento dei dati deve essere verbalizzato automaticamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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