1 Alla coppia interessata può essere chiesto il consenso circa l’impiego, a scopo di trapianto, di tessuti o cellule di un embrione soprannumerario soltanto dopo che l’esistenza dell’embrione soprannumerario è stata accertata.
2 È consentito effettuare trapianti di tessuti o cellule di embrioni soprannumerari soltanto se la coppia interessata è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.
1 A couple may not be asked to donate tissues or cells from a superfluous embryo for transplantation purposes until it has been established that the embryo is superfluous.
2 Tissues or cells from superfluous embryos may only be transplanted if the affected couple has been informed comprehensively and has consented freely and in writing to the intended use.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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