1 A una donna incinta il consenso circa l’impiego, a scopo di trapianto, di tessuti o cellule embrionali o fetali umani può essere chiesto soltanto dopo che essa ha preso la decisione di interrompere la gravidanza.
2 È consentito effettuare trapianti di tessuti o cellule embrionali o fetali umani soltanto se la donatrice è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.
1 A woman may not be asked to donate embryonic or foetal human tissues or cells for transplantation purposes before she has taken the decision to terminate the pregnancy.
2 Embryonic or foetal human tissues or cells may only be transplanted if the donor has been informed comprehensively and has consented freely and in writing to the intended use.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.