Le persone che partecipano al trapianto non devono influire sul personale medico che effettua l’interruzione della gravidanza o collabora alla procreazione medicalmente assistita. Non possono partecipare né all’interruzione della gravidanza né alla procreazione assistita e non devono avere il potere di impartire istruzioni alle persone che le effettuano.
The individuals involved in the transplantation must not influence the medical personnel who carry out the termination of the pregnancy or are involved in the reproductive procedure. They may not be involved in either the termination or the reproductive procedure and may not have the authority to give instructions to those involved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.