1 Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione in vitro nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
1 Any person who produces an embryo by impregnation with the intention of using it or having it used for purposes other than the establishment of a pregnancy shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 The same penalty shall apply to any person who preserves an impregnated ovum or an embryo in vitro with the intention of using it or having it used for purposes other than the establishment of a pregnancy.
48 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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