1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52
2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.
52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3641; FF 2013 5041).
1 Any person who allows an embryo to develop outside the woman’s body beyond the point at which implantation in the uterus remains possible shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.49
2 The same penalty shall apply to any person who transfers a human embryo to an animal.
49 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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