(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)
1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento delle loro spese computabili.
2 Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.
3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.
(Art. 109a para. 1 let. b RTVA)
1 The subsidy paid to fee-sharing television broadcasters amounts to a maximum of 80 per cent of their chargeable expenditures.
2 DETEC determines the television production techniques worthy of promotion.
3 The provisions of Articles 50 and 51 apply unless this Article provides otherwise.
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