(art. 77 LRTV)
1 Di regola, almeno la metà dei proventi della tassa di concessione è utilizzata per sostenere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo.
2 Sono segnatamente sostenuti i progetti di ricerca scientifici i cui risultati forniscono indicazioni sull’evoluzione della radiotelevisione nell’ambito dei programmi, della società, dell’economia e della tecnica e permettono quindi all’amministrazione e al settore di reagire a tali sviluppi.
3 L’UFCOM decide dell’attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca. I contributi sono di regola attribuiti sulla base di un concorso pubblico; l’UFCOM può fissare temi prioritari e determinare la quota massima di un contributo rispetto ai costi computabili di un progetto di ricerca.
(Art. 77 RTVA)
1 As a rule, at least half of the revenue from the licence fee must be used to support research projects in the radio and television sector.
2 In particular, support shall be given to scientific research projects whose results provide information on programming, social, economic and technical developments in radio and television and which therefore enable the Administration and industry to respond to these developments.
3 OFCOM decides on the award of contributions to research projects. The contributions are as a rule awarded on the basis of a public invitation to tender; OFCOM may specify key topics and lay down the maximum proportional contribution that may be made to the imputable costs of a research project.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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