(art. 45 cpv. 2 LRTV)
1 L’UFCOM può rilasciare concessioni per l’emittenza di programmi radiofonici locali o regionali di breve durata diffusi via etere. Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell’arco di 60 giorni al massimo.
2 Un’emittente riceve, per anno civile, al massimo una concessione di cui sopra.
3 Le concessioni per i programmi di breve durata sono rilasciate su domanda e senza concorso pubblico, se il numero di emittenti interessate è prevedibilmente inferiore alle frequenze disponibili.
4 Le concessioni per i programmi di breve durata possono essere rilasciate segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell’ambito di attività giovanili.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
(Art. 45 para. 2 RTVA)
1 OFCOM may award licences for the broadcasting of short-term local or regional programme services which are transmitted using wireless terrestrial technology. A programme service may be broadcast on a maximum of 30 days within a maximum period of 60 days.
2 An organiser receives a maximum of one such licence per calendar year.
3 Licences for short-term programme services are awarded on application without invitation to tender if it is expected that there are no more interested broadcasters than there are available frequencies.
4 Such licences may in particular be awarded on the occasion of an important event in the coverage area, to support educational or training activity or within the framework of youth work.
58 Amended by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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