(art. 19 LRTV)
1 L’UFCOM pubblica i risultati statistici d’interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo.
2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da escludere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, eccetto che i dati trattati siano stati resi accessibili al pubblico dall’UFCOM o dalla persona in questione oppure che essa vi acconsenta.
3 L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d’indicarne la fonte. L’UFCOM può prevedere eccezioni.
(Art. 19 RTVA)
1 OFCOM publishes the statistical results that are of public interest. It may make them accessible online.
2 The results in terms of paragraph 1 must be in a form that excludes the identification of any natural or legal person unless the processed data has been made available to the public by OFCOM or by the person concerned or if the person consents to publication.
3 The use or reproduction of statistical results in terms of paragraph 1 is permitted if the source is quoted. OFCOM may provide for exceptions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.