(art. 9 cpv. 1 LRTV)
1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.
2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:
3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.
(Art. 9 para. 1 RTVA)
1 Virtual advertising is the modification of the transmitted signal to replace advertising areas at the site of the recording by others.
2 Virtual advertising is permitted under the following conditions:
3 Virtual advertising is not permitted in news or current affairs programmes, children’s programmes or during the broadcasting of religious services.
4 Articles 9 and 11 RTVA are not applicable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.