1 Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge.
2 Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesimo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199289 sulla protezione dei dati.
1 The supervisory authorities may process sensitive personal data if this is necessary for the performance of the duties imposed by this Act.
2 Data processing by the supervisory authorities and supervision thereof are governed by the provisions of the Federal Act of 19 June 199291 on Data Protection which apply to federal bodies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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