1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.
2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.
1 The supervisory authorities shall inform the public of their activities. In particular, they may publish the decisions on administrative and criminal matters and make them accessible online.
2 They shall not divulge any commercial secrets.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.