1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d’allarme competente in situazioni di pericolo per l’integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà (servizio d’emergenza).
2 Essi devono garantire l’istradamento e la localizzazione delle chiamate d’emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l’utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche se l’utente non vi ha espressamente acconsentito.
3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
1 The telephone service providers must offer a service that enables users to contact the appropriate emergency call centre in the event of danger to life and limb, health or property (emergency call service).
2 They must guarantee routing and location identification for emergency calls. The Federal Council may, after weighing-up the interests of public and the providers and taking account of technical developments and international harmonisation, specify exceptions and permit the use of the positioning functions of terminals even without the express consent of the user.
3 The Federal Council may extend the obligation provide the emergency service to other telecommunications services that are publicly accessible and widely used.
63 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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