1 L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.
2 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.
3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
40 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
1 OFCOM shall establish a dispute resolution service or shall entrust this to third parties. In the event of disputes between customers and providers of telecommunications services or value-added services, either party may invoke the service.
2 The party invoking the dispute resolution service shall pay a handling fee. The provider of telecommunications services or value-added services shall bear the costs of the procedure minus the handling fee.
3 The parties are not bound by the dispute resolution decision.
4 The Federal Council regulates the details.
39 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.