1 Il Servizio consente all’autorità che ha disposto la sorveglianza o a quella che in seguito dirige il procedimento, nonché alle persone da esse designate, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati raccolti in relazione al procedimento in questione e contenuti nel sistema di trattamento.
2 L’autorità di cui al capoverso 1 e le persone da essa designate hanno accesso ai dati fintanto che detta autorità è investita del procedimento.
3 Se rimette il procedimento a un’altra autorità o lo chiude, l’autorità di cui al capoverso 1 ne informa il Servizio. Gli comunica l’autorità cui ha rimesso il procedimento.
4 All’autorità che ne fa richiesta, i dati raccolti durante la sorveglianza sono trasmessi, possibilmente in modo criptato, su supporti di dati o documenti inviati per posta se:
1 The Service shall grant online access to the data collected in the proceedings in question to the authority that ordered surveillance or which later directs the proceedings and to the persons designated by that authority.
2 The authority referred to in paragraph 1 and the persons it designates shall have access to such data for as long as the authority is responsible for the proceedings.
3 If the authority transfers the proceedings to a different authority, or if it concludes the proceedings, it shall notify the Service. It shall notify the Service of the new authority that is responsible for the proceedings.
4 The data collected by surveillance shall be sent by post to the authority at its request, if possible in encrypted form, by means of data carriers or documents, if:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.