1 Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà, con sentenza passata in giudicato ed esecutiva, se le misure di ricerca già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2 L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bis CPP41 e programmi informatici secondo l’articolo 269ter CPP se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorveglianze secondo gli articoli 269bis e 269ter CPP.
3 L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le condizioni di cui all’articolo 270 CPP siano adempiute per analogia.
1 Outside criminal proceedings, the competent authority may order surveillance of post and telecommunications in order to find a person on whom a legally binding and enforceable custodial sentence or custodial measure has been imposed, provided the previous search measures have been unsuccessful or if a search would be futile or would be disproportionately difficult in the absence of surveillance.
2 The competent authority may employ technical equipment in accordance with Article 269bis CrimPC41 and computer programs pursuant to Article 269ter CrimPC, provided the previous measures for telecommunications surveillance pursuant to Article 269 CrimPC have been unsuccessful, or the search using these measures would be futile or disproportionately difficult. It shall produce statistics on surveillance in accordance with Article 269bis and 269ter CrimPC.
3 It may also inspect data on third parties, provided the requirements of Article 270 CrimPC are met mutatis mutandis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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