1 La Confederazione gestisce un servizio per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 269 del Codice di procedura penale (CPP)10 (Servizio).
2 Il Servizio esegue i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.
3 Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di servizi di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all’esecuzione dei compiti di quest’ultimo.
1 The Confederation shall operate a service for the surveillance of post and telecommunications under Article 269 of the Swiss Criminal Procedure Code10 (CrimPC) (the Service).
2 The Service shall perform its tasks autonomously. It is not subject to instructions and is only administratively assigned to the Federal Department of Justice and Police (FDJP).
3 The licensing and supervisory authorities responsible for matters of post and telecommunications, the prosecution authorities and the Service work together in its area of responsibility.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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