1 Il Servizio adotta misure preventive e successive per controllare la qualità dei dati trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione.
2 Può prendere conoscenza del contenuto dei dati soltanto previo accordo dell’autorità investita del procedimento.
1 The Service shall take preventive and retrospective measures for quality control of the data delivered by the providers of telecommunications services.
2 It may only view the content of the data with the prior consent of the authority responsible for the proceedings.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.