1 Le tasse per le operazioni di volo per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi con la chiusura della prima procedura di adeguamento delle tasse successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza. Le procedure già in corso al momento dell’entrata in vigore vengono concluse secondo l’ordinanza in vigore al momento del loro inizio. Come inizio della procedura vale il momento previsto per l’apertura della procedura da parte dell’esercente dell’aeroporto conformemente all’articolo 10 capoverso 1.
2 Le tasse per le operazioni di volo degli altri aeroporti devono essere adeguate alla presente ordinanza al più tardi con la prima procedura di adeguamento aperta dopo l’entrata in vigore della stessa ordinanza.
3 Le indennità di accesso e le indennità di utilizzo devono essere adeguate con il primo adeguamento successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza.
38 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2067).
1 The flight operations charges for Geneva and Zurich airports must be adjusted no later than the conclusion of the first charge adjustment procedure after this Ordinance comes into force. Procedures ongoing when this Ordinance comes into force shall be terminated in accordance with the ordinance that applied at the start of the procedure. The start of the procedure is deemed to be the date in accordance with Article 10 paragraph 1 on which the airport operator began the procedure.
2 The flight operations charges for other airports must be adjusted in accordance with this Ordinance no later than the first charge adjustment after this Ordinance comes into force.
39 Inserted by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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