Gli utenti dell’aeroporto e le loro associazioni che non sono ammessi direttamente ai negoziati devono annunciarsi entro 30 giorni presso l’esercente dell’aeroporto e presso l’UFAC per poter partecipare alla procedura conformemente agli articoli 26 o 28a.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2067).
Airport users and their associations that are not directly admitted to the negotiations must apply to airport operator and to FOCA within 30 days in order to participate in the procedure in accordance with Article 26 or Article 28a.
19 Inserted by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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