1 I regolamenti tariffali degli aeroporti di Ginevra e Zurigo devono prevedere quando l’esercente dell’aeroporto aprirà la prossima procedura per l’adeguamento delle tasse per le operazioni di volo.
2 Tale termine può essere fissato al massimo a quattro anni dopo l’entrata in vigore del regolamento tariffale.
1 The charge regulations for Zurich and Geneva Airports must specify when the airport operator will next initiate proceedings for adjusting flight operations charges.
2 This target date may be at most four years after the charge regulations come into force.
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