Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

745.21 Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

745.21 Ordinance of 17 August 2011 on the Security Units of Public Transport Companies (PTSO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 9 Identificabilità

1 L’impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale delle autorità di polizia.

2 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza provvede affinché il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia.

Art. 9 Identification

The transport company and the security undertaking shall ensure that security personnel are identifiable in the course of their duties and are not liable to be mistaken for police officers.

The transport company or security undertaking shall ensure that the personnel of the security service who perform security tasks are identifiable when performing this function and cannot be confused with employees of the Transport Police or of the police authorities.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.