1 L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza e dispone di un’autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio.
2 L’impresa di trasporto stipula con l’impresa di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall’UFT.
3 La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:
4 L’impresa di trasporto controlla se l’impresa di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti ad essa delegati.
1 The FOT shall authorise a transport company to delegate security service tasks to a security undertaking if the transport company can show that the undertaking in question satisfies the conditions prescribed under Article 5 paragraph 1 of the Ordinance of 31 October 20074 on the Use of Private Security Companies and has been approved as a security undertaking in accordance with cantonal law, where cantonal law provides for such approval.
2 The transport company shall enter into a written agreement with the security undertaking on the delegation of the security tasks. The agreement must be approved by the FOT.
3 The agreement shall require the security undertaking to:
4 The transport company shall monitor whether the security undertaking properly discharges its obligations under paragraph 3 above and the tasks delegated to it.
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