Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

742.161 Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)

742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

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Art. 27 Misure di messa in sicurezza e obbligo di sorveglianza

1 L’ufficio d’inchiesta ordina le misure di messa in sicurezza necessarie, in particolare la sorveglianza del luogo dell’incidente, e decide in merito alla revoca delle misure di restrizione sul luogo dell’incidente. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale.

2 Le autorità di perseguimento penale nonché le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso provvedono affinché sul luogo dell’incidente non sia apportata nessuna modifica, tranne quelle indispensabili per le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso.

3 I corpi possono essere rimossi solo con il consenso dell’ufficio d’inchiesta e delle autorità di perseguimento penale. Nei casi di tentativo di suicidio manifesto, nei quali sono coinvolte esclusivamente imprese di trasporti pubblici, non è necessario il consenso dell’ufficio d’inchiesta.

4 Le modifiche sul luogo dell’incidente devono essere documentate.

5 Le immagini, le registrazioni sonore, lo stato dei dispositivi di sicurezza e altri dati che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento imprevisto devono essere immediatamente messi al sicuro.

Art. 27 Security measures and duty to guard the site

1 The Investigation Bureau shall order the required security measures, in particular the guarding of the accident site, and shall decide on when to revoke such measures relating to the accident site. Measures by the prosecution authorities are reserved.

2 The prosecution authorities and the persons responsible for security and rescue operations shall ensure that no changes are made to accident site other than those required for the security and rescue operations.

3 Dead bodies may only be removed with the consent of the Investigation Bureau and the prosecution authority. In clear cases of suicide affecting public transport undertakings only, the consent of the Investigation Bureau is not required.

4 Any changes made to the accident site must be documented.

5 Image recordings, sound recordings, functional statuses of safety devices and other data that could assist in establishing the causes and circumstances of the incident must be secured immediately.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.