1 Se dal controllo risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFCOM ordina le misure adeguate dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio, l’utilizzatore o il proprietario dell’apparecchiatura.
2 Se risulta che un’apparecchiatura genera un’interferenza o ne è disturbata, l’UFCOM può segnatamente:
3 L’UFCOM può pubblicare queste misure o renderle accessibili in Internet.
4 L’UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:
5 L’UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.26
26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
1 If the inspection shows that regulations in this Ordinance are being violated, after hearing the person responsible for placing the apparatus on the market, the user or the owner of the equipment, OFCOM shall order appropriate measures.
2 If it becomes apparent that equipment causes or is susceptible to disturbance, OFCOM may in particular:
3 It may publish information on these measures or make such information available on the internet.
4 OFCOM may inform the public of the technical non-conformity of an apparatus, in particular if it is not possible to identify all the economic operators or if such persons are too numerous. To this end, it shall publish the following information in particular on the internet or in another form:
26 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6137).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.