1 L’UFCOM controlla che le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, messe in servizio, installate o utilizzate siano conformi alla presente ordinanza.
2 A tal fine l’UFCOM effettua prove per campionatura. Procede anche a controlli se ha motivo di supporre che un’apparecchiatura non adempia le prescrizioni della presente ordinanza.
3 Può accedere gratuitamente ai locali in cui si trovano le apparecchiature allo scopo di verificare l’adempimento delle prescrizioni della presente ordinanza. Può esigere la consegna di apparecchi a titolo gratuito.
4 L’UFCOM può esigere che Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)24 gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di apparecchi.
5 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’UDSC scopre apparecchi dei quali, in base a una lista di controllo allestita dall’UFCOM, sospetta che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette all’UFCOM senza indugio.
24 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 OFCOM shall inspect whether equipment that is made available on the market, put into service, installed or used complies with this Ordinance.
2 For this purpose, it shall carry out sample tests. It shall also conduct an inspection if it has reason to believe that equipment does not comply with this Ordinance.
3 In order to confirm compliance with this Ordinance, OFCOM shall have access free of charge to the places where the equipment is located. It may require that apparatus be handed over free of charge.
4 It may request the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)24 to provide information on imports of apparatus for a specific period.
5 If the FOCBS encounters apparatus in the course of its normal activities that it suspects, on the basis of a checklist from OFCOM, does not comply with this Ordinance, it shall obtain a sample and send it immediately to OFCOM.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.