1 Ogni apparecchio deve essere corredato delle seguenti informazioni:
2 L’indicazione di cui al capoverso 1 lettera b deve essere riportata all’occorrenza anche sull’imballaggio.
3 Le informazioni necessarie per consentire un utilizzo dell’apparecchio conforme allo scopo previsto devono figurare nelle istruzioni allegate all’apparecchio.
4 Le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori finali e in una lingua ufficiale del luogo di vendita. In località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
1 Every apparatus must carry the following information:
2 The information in accordance with paragraph 1 letter b must if applicable be provided on the packaging as well.
3 The information required to enable apparatus to be used in accordance with its intended purpose must be included in the instructions accompanying the apparatus.
4 The information must be provided in an understandable manner in the official language of the point of sale. In bilingual places, it must be provided in both official languages.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.